La Legge di Stabilità approvata a fine 2013 ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie, con raddoppio da 48.000 a 96.000 euro dell’ammontare complessivo delle spese detraibili per unità immobiliare, coi seguenti maggiori importi:- nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31.12.2014
- nella misura del 40% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 fino al 31.12.2015
Dopo il 31 dicembre 2015, il bonus non cesserà, ma potrà continuare ad essere fruito nella misura prevista “a regime” del 36% ed entro un limite massimo di spese detraibili di 48.000€ per unità immobiliare.
Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
QUALI INTERVENTI SONO INTERESSATI?
Si tratta di una novità di grande interesse anche per gli impianti elettrici. In base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono infatti agevolabili la sostituzione dell’impianto elettrico o la sua integrazione per messa a norma, sia per gli impianti delle singole unità abitative che per quelli condominiali.
Per le singole unità abitative sono previsti i seguenti interventi:
- Allarme/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati);
- Cablatura degli edifici (opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali)
- Citofoni, videocitofoni e telecamere (Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti);
- Risparmio energetico (opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette - detraibili, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge);
- Interruttore differenziale (sostituzione o riparazione con innovazioni);
- Installazione apparecchi di rilevazione gas;
- Installazione di sistemi di comunicazione, robotica e tecnologici più avanzati, per favorire la mobilità interna ed esterna per i disabili.
Per le parti condiminiali sono interessati alle detrazioni gli interventi relativi a:
- Interruttore differenziale (riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi);
- Allarme (riparazione senza innovazioni dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi).
Progettazione
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'IRPEF. In particolare, l'agevolazione spetta non solo ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile.
QUALI SPESE POSSONO ESSERE DETRATTE?
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- l’imposta sul valore aggiunto.
COSA SI DEVE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE?
Visto che i lavori sono svolti dal proprietario e generalmente non comportano l’apertura di un cantiere, per poter fruire della detrazione sarà sufficiente:
1. effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale “parlante”. Devono cioè risultare in modo evidente: la causale del versamento (riferimento all’art. 16-bis del TUIR) il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta pari al 4%, a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori;
2. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile;
3. conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, i seguenti documenti: le ricevute dei bonifici di pagamento nonché le fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute; la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione) in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili; le ricevute di pagamento dell’ICI/IMU, se dovuta; la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese; domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito).
Per ulteriori approfondimento si rimanda alla Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” elaborata e aggiornata periodicamente dall’Agenzia delle Entrate.